Descrizione
In seguito all’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 e al Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 12 marzo 2021, la Regione Piemonte si colloca in «zona rossa» ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Le misure in vigore prevedono, in particolare:
- il divieto di spostamenti all’interno del proprio Comune, oltre che in entrata e in uscita dal proprio Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- tutte le attività sportive sono sospese, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione elle vie respiratorie;
- sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità e distanza;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- sono sospese le attività di ristorazione, restano consentiti la consegna a domicilio e l’asporto entro specifici limiti di orario;
- non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case).
In allegato i provvedimenti in vigore.
Le misure in vigore prevedono, in particolare:
- il divieto di spostamenti all’interno del proprio Comune, oltre che in entrata e in uscita dal proprio Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- tutte le attività sportive sono sospese, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione elle vie respiratorie;
- sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità e distanza;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- sono sospese le attività di ristorazione, restano consentiti la consegna a domicilio e l’asporto entro specifici limiti di orario;
- non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case).
In allegato i provvedimenti in vigore.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/03/2021 21:39:51