Descrizione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, con decreto del 9 marzo 2020, misure urgenti per contrastare e contenere il virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale, in vigore fino al 3 aprile 2020.
In particolare:
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Per quanto riguarda eventi e manifestazioni:
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- è differita ogni attività convegnistica o congressuale;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (la biblioteca comunale è chiusa).
Per quanto riguarda le scuole:
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda le attività commerciali:
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sono consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Per quanto riguarda le competizione sportive:
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Pertanto gli impianti sportivi comunali restano chiusi e si invitano i responsabili degli impianti privati a fare altrettanto.
In particolare:
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Per quanto riguarda eventi e manifestazioni:
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- è differita ogni attività convegnistica o congressuale;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (la biblioteca comunale è chiusa).
Per quanto riguarda le scuole:
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda le attività commerciali:
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sono consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Per quanto riguarda le competizione sportive:
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Pertanto gli impianti sportivi comunali restano chiusi e si invitano i responsabili degli impianti privati a fare altrettanto.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/03/2020 11:14:45