Descrizione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, con decreto del 26 aprile 2020 allegato al presente avviso, nuove misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, a parziale modifica dei provvedimenti in vigore a partire dal 4 maggio.
In particolare:
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni per le vie respiratorie;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute;
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;
- non è consentito svolgere attività ludica all’aperto;
- è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva di almeno un metro per ogni altra attività;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda le attività economiche:
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti dei protocolli condivisi (allegati) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusone covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nei trasporti e nella logistica. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Inoltre:
- è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
In particolare:
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni per le vie respiratorie;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute;
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;
- non è consentito svolgere attività ludica all’aperto;
- è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva di almeno un metro per ogni altra attività;
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda le attività economiche:
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti dei protocolli condivisi (allegati) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusone covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nei trasporti e nella logistica. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Inoltre:
- è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/04/2020 14:21:07