Il D.Lgs. 152/2006 impone l’attività di bonifica solo sulle seguenti matrici ambientali: suolo, materiali
da riporto, sottosuolo, acque sotterranee (art. 240, comma 1°, lett.a)). Le attività di bonifica si
estendono anche “alle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti”.
Sono pertanto escluse dal campo di applicazione delle procedure di bonifica: le acque superficiali e
l’aria.
Inoltre non si applicano le disposizioni normative sulla bonifica all’abbandono di rifiuti.