Competenze
L’art. 13 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 dispone che da parte di apposita commissione, composta dal Sindaco o da suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri Comunali, si provveda alla formazione di due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della citata Legge per l’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nella Corte di Assise e nella Corte di Assise di Appello
Presidente
DE ZUANNE Dott. Emanuele - Sindaco
Componenti
RICHIARDI Giuseppe
BIGLIOTTO Maria Grazia