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SERVIZI LETTERA O

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: AUTORIZZAZIONE
L'utilizzo di aree pubbliche o aree private gravate da servitù, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, è soggetto ad autorizzazione e al pagamento della relativa tassa.
L'occupazione di spazi e aree pubbliche può essere:
PERMANENTE: quando l'occupazione riveste carattere stabile a seguito del rilascio di un atto di concessione avente comunque durata non inferiore all'anno, che comporti o meno esistenza di manufatti o impianti (dehors, edicole giornali, chioschi, vasi o fioriere, tende da sole ecc.);
TEMPORANEA: quando l'occupazione è di durata inferiore all'anno (sosta di veicoli per trasloco, ponteggi provvisori per manutenzione immobili, allacciamenti ad acquedotto, elettricità. fognatura, gas quando c'è una rottura del manto stradale, ecc.).
Dove rivolgersi: Ufficio Tecnico - Edilizia Privata.
Cosa occorre: Domanda in carta legale corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio a seconda del tipo di utilizzo.
Tempi e costi: 7 giorni.
La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
L'accertamento e la riscossione della tassa è gestito dalla concessionaria A.I.P.A. di MILANO. L'attuale incaricato dell'A.I.P.A. è il Signor SAVIOLI Luciano, residente in Via Marco Polo, 3 - VOLPIANO.
Per richiedere l'autorizzazione temporanea per posteggio di mercato o fiera è necessario rivolgersi all'Ufficio Commercio o al Comando Polizia Municipale.


OGGETTI SMARRITI
Chi rinviene un oggetto deve consegnarlo al Comando Polizia Municipale che provvede a rendere noto il ritrovamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il proprietario dell'oggetto, per rientrarne in possesso, deve aver fatto regolare denuncia di smarrimento ad un organo di Polizia.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, il ritrovatore diventa proprietario dell'oggetto rinvenuto. Qualora il proprietario non si presenti e il ritrovatore non intenda acquisire la proprietà dell'oggetto, il Comune provvede ad alienarlo mediante asta pubblica.