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PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani.
I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Art. 12
La bandiera
della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo
I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La libertà
personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art.
15.
La libertà e
la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art.
16.
Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino
è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o
di incolumità pubblica.
Art.
18.
I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art.
19.
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art.
20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Art.
24.
Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
Art.
27.
La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa
la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
Art.
28.
I funzionari e
i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Titolo
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art.
30.
È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art.
32.
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.
33.
L'arte e la
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art.
34.
La scuola è
aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Titolo
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art.
36.
Il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art.
37.
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art.
38.
Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
Art.
40.
Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa economica privata
è libera.
Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art.
42.
La proprietà
è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati.
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti.
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art.
44.
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art.
47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Titolo
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge
stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art.
50.
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può,
per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
Art.
52.
La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art.
53.
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Parte
II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
Titolo
I
IL
PARLAMENTO
Sezione
I
LE
CAMERE.
Art.
55.
Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art.
57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art.
58.
I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
59.
È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art.
60.
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art.
61.
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art.
62.
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
Art.
63.
Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art.
65.
La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art.
66.
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art.
69.
I membri del
Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione
II
LA
FORMAZIONE DELLE LEGGI.
Art.
70.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
Art.
72.
Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o
un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art.
73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art.
75.
È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art.
78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art.
79.
L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che
concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art.
80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art.
81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo
II
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art.
85.
Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art.
86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
Art.
89.
Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo
III
IL
GOVERNO
Sezione
I
IL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Art. 92
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art.
94.
Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art.
95.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri.
Art.
96.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
97.
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.
Sezione
III
GLI
ORGANI AUSILIARI.
Art.
99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Art.
100.
Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge
assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
Titolo
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione
I
ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE.
Art. 101.
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
Art.
102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola
i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art.
103.
Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art.
104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art.
105.
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art.
106.
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli.
Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art.
107.
I magistrati
sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge
assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione
II
NORME
SULLA GIURISDIZIONE.
Art.
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.1
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola
i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art.
112.
Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art.
113.
Contro gli atti
della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
Titolo
V
LE
REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
Art.
115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3
Art.
116.
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.
Art.
117.
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le
intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza
la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Art.
119.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art.
120.
La Regione non
può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art.
121.
Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di
due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della |