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PARTE
I
ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Oggetto
1.
Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.
2.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione.
3.
La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite
enuncia espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in
vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le
norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali
adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore delle leggi suddette.
4.
Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo
unico se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
Articolo
2
Ambito
di applicazione
1.Ai
fini del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2.
Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.
Articolo
3
Autonomia
dei comuni e delle province
1.
Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
2.
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3.
La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo.
4.
I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5.
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo
4
Sistema
regionale delle autonomie locali
1.
Ai sensi dell’articolo 117, primo e secondo comma, e
dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, le
regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2.
Ai fini di cui al primo comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in
ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando, nelle materie e nei casi previsti dall’articolo
117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in
rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3.
La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è
attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in
base ai princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle
sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale.
4.
La legge regionale indica i principi della cooperazione dei
comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5.
Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione,
anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti
locali nell’ambito delle rispettive competenze.
Articolo
5
Programmazione
regionale e locale
1.
La regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali.
2.
Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
3.
La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi
regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4.
La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e
della pianificazione territoriale dei comuni e delle province
rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5.
La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità
fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.
Articolo
6
Statuti
comunali e provinciali
1.
I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2.
Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì,
i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le
forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal
presente testo unico.
3.
Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4.
Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
5.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dell'ente.
6.
L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli
statuti stessi.
Articolo
7
Regolamenti
1.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici
e per l'esercizio delle funzioni.
Articolo
8
Partecipazione
popolare
1.
I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano
le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti
di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2.
Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite
dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
Nello statuto devono essere previste forme di consultazione
della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie
per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
4.
Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
5.
Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo
1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei
cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti.
Articolo
9
Azione
popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune ovvero della provincia. In caso di
soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione
o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito
alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni
risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al
comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale.
L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente
sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a
carico dell’associazione.
Articolo
10
Diritto
di accesso e di informazione
1.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che
ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
2.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di
domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo
11
Difensore
civico
1.
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2.
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
3.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono
altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista
all’articolo 127.
Articolo
12
Sistemi
informativi e statistici
1.
Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione
su tutto il territorio nazionale.
2.
Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati,
utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso
assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il sistema statistico nazionale.
3.
Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
TITOLO
II
SOGGETTI
CAPO
I
Comune
Articolo
13
Funzioni
1.
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2.
Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
Articolo
14
Compiti
del comune per servizi di competenza statale
1.
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.
2.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell’articolo 54.
3.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
Articolo
15
Modifiche
territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1.
A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2.
La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di
origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi.
3.
Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad
una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si
fondono.
4.
La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai
comuni ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
Articolo
16
Municipi
1.
Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni
contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di
municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di
esse.
2.
Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a
suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori
dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni
con pari popolazione.
Articolo
17
Circoscrizioni
di decentramento comunale
1.
I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3.
I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal
comma 2.
4.
Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del
comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal
regolamento.
5.
Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo
statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e
funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla
normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli
organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti
e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il
consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente
istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
Articolo
18
Titolo
di città
1.
Il titolo di città può essere concesso con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici
e per l’attuale importanza.
CAPO
II
Provincia
Articolo
19
Funzioni
1.
Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a)
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b)
tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c)
valorizzazione dei beni culturali;
d)
viabilità e trasporti;
e)
protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f)
caccia e pesca nelle acque interne;
g)
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli
scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h)
servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i)
compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;
l)
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2.
La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in
quello sociale, culturale e sportivo.
3.
La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le
forme previste dal presente testo unico per la gestione dei
servizi pubblici locali.
Articolo
20
Compiti
di programmazione
1.
La provincia:
a)
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini
della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione;
b)
concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c)
formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attività
programmatoria dei comuni.
2.
La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni
ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,
predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a)
le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b)
la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e
delle principali linee di comunicazione;
c)
le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d)
le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve
naturali.
3.
I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità
agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e
territoriale.
4.
La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5.
Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in
ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti
strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6.
Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
Articolo
21
Circondari
e revisione delle circoscrizioni provinciali
1.
La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità
dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del
proprio territorio in circondari e sulla base di essi
organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
2.
Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di
circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un
apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci
del circondario, con funzioni consultive, propositive e di
coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del
circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei
sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni
appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di
rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del
circondario si applicano le disposizioni relative allo status
del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a
quella ricompresa nel circondario.
3.
Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa
di cui all’articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei
seguenti criteri ed indirizzi:
a)
ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona
entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti
sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b)
ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale,
per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività
produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il
riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio
provinciale e regionale;
c)
l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una
sola provincia;
d)
l'iniziativa dei comuni, di cui all’articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza
dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
e)
di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a
200.000 abitanti;
f)
l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici;
g)
le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della
Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 3.
CAPO
III
Aree
metropolitane
Articolo
22
Aree
metropolitane
1.
Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in
ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
2.
Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione
procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla
delimitazione territoriale dell’area metropolitana. Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato, il Governo,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a
provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede
alla delimitazione dell’area metropolitana.
3.
Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
Articolo
23
Città
metropolitane
1.
Nelle aree metropolitane di cui all’articolo 22, il comune
capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono
costituirsi in città metropolitane ad ordinamento
differenziato.
2.
A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il
sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l’assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati. L’assemblea, su conforme deliberazione dei
consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città
metropolitana, che ne indichi il territorio, l’organizzazione,
l’articolazione interna e le funzioni.
3.
La proposta di istituzione della città metropolitana è
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante,
entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta
riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto
al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti,
essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta
giorni ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
4.
All’elezione degli organi della città metropolitana si
procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in
materia di elezioni degli enti locali.
5.
La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le
funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo
statuto, salvaguardando l’identità delle originarie
collettività locali.
6.
Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove
province, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo
21, considerando l’area della città come territorio di una
nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare
il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7.
Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in
materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano
istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione
regionale.
Articolo
24
Esercizio
coordinato di funzioni
1.
La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può
definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di
cooperazione, nelle seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale;
b)
reti infrastrutturali e servizi a rete;
c)
piani di traffico intercomunali;
d)
tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento
dell’inquinamento atmosferico;
e)
interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f)
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g)
smaltimento dei rifiuti;
h)
grande distribuzione commerciale;
i)
attività culturali;
l)
funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7.
2.
Le disposizioni regionali emanate ai sensi del primo comma 1 si
applicano fino all’istituzione della città metropolitana.
Articolo
25
Revisione
delle circoscrizioni comunali
1.
Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con
gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area
metropolitana.
Articolo
26
Norma
transitoria
1.
Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.
2.
La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i
termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti
e delle funzioni amministrative in base ai principi
dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
le modalità per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da
parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’articolo
3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
CAPO
IV
Comunità
montane
Articolo
27
Natura
e ruolo
1.
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2.
La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei
comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con
quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I
rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti
dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto
limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3.
La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di
cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli
interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio
associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità
montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4.
La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in
particolare:
a)
le modalità di approvazione dello statuto;
b)
le procedure di concertazione;
c)
la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d)
i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e)
i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5.
La legge regionale può escludere dalla comunità montana i
comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente
nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della
popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di
provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
La legge regionale può prevedere, altresì, per un più
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma
associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del
sistema geografico e socioeconomico della comunità.
6.
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui
territorio coincide con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in
base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina
si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva
del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità
montana.
7.
Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni,
con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche
di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione
agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi
ambientali e della realtà socio-economica.
8.
Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano
costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti
dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni.
Articolo
28
Funzioni
1.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta,
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra
funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla
regione.
2
. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla
legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3.
Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli
previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4.
Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del
piano territoriale di coordinamento.
5.
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge
regionale.
6.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da
altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.
7.
Alle comunità montane si applicano le disposizioni
dell’articolo 32, comma 5.
Articolo
29
Comunità
isolane o di arcipelago
1.
In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della
Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere
istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità
montane.
CAPO
V
Forme
associative
Articolo
30
Convenzioni
1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di
un disciplinare-tipo.
4.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo
31
Consorzi
1.
Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi,
e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di
cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2.
A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo
30, unitamente allo statuto del consorzio.
3.
In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e
dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del
consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli
organi consortili.
4.
Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6.
Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un
consorzio.
7.
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge
ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8.
Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.*
*comma
modificato dall'art. 35, comma 12 lettera a) della legge
28.12.2001 n. 448
Articolo
32
Unioni
di comuni
1.
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più
comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro
costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione
e le corrispondenti risorse.
3.
Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei
consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
4.
L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad
essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5.
Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i
princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano,
in particolare, le norme in materia di composizione degli organi
dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può
comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni
pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni
competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e
dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Articolo
33
Esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1.
Le regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle
funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalità dei comuni.
2.
Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui all’articolo 4. Nell’ambito della
previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla
legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui
sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa.
3.
Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle
apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e
servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può
prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i
criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla
progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre
anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
4.
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le
regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi,
nell’ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell’esercizio associato delle
funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione nel
proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a
quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le
regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali
a)
nella disciplina delle incentivazioni:
1)
favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni,
graduando la corresponsione dei benefici in relazione al
livello di unificazione, rilevato mediante specifici
indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi
nelle ipotesi di massima integrazione;
2)
prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi
nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre
forme di gestione sovracomunale;
b)
promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici
da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino,
su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di
procedere alla fusione.
Articolo
34
Accordi
di programma
1.
Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2.
L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3.
Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.
L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre delle amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto
del presidente della regione, produce gli effetti della intesa
di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo
le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato.
5.
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di
programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.
7.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella
regione o dal prefetto nella provincia interessata se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8.
Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di
cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al
prefetto.
Articolo
35
Norma
transitoria
1.
L’adozione delle leggi regionali previste dall’articolo 33,
comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso
inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi
sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina
nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del
presente testo unico. La disciplina adottata nell’esercizio
dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale.
TITOLO
III
ORGANI
CAPO
I
Organi
di governo del comune e della provincia
Articolo
36
Organi
di governo
1.
Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il
sindaco.
2.
Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta,
il presidente.
Articolo
37
Composizione
dei consigli
1.
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a)
da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
b)
da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c)
da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d)
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
e)
da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f)
da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g)
da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
h)
da 12 membri negli altri comuni.
2.
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della
provincia e:
a)
da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 1.400.000 abitanti;
b)
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 700.000 abitanti;
c)
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore
a 300.000 abitanti;
d)
da 24 membri nelle altre province.
3.
Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali
rappresentano la intera provincia.
4.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
Articolo
38
Consigli
comunali e provinciali
1.
L’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata
in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a
maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei
consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo
dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3.
I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le
modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e
risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti e nelle province possono essere previste
strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il
regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la
gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente
costituiti.
4.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
5.
I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
7.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento.
8.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non
si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell’articolo 141.
9.
In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte
all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo
in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono
fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della
legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali
sull’uso della bandiera italiana ed europea.
Articolo
39
Presidenza
dei consigli comunali e provinciali
1.
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli
altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle
attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio
sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le
modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del
presidente del consiglio.
2.
Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a
riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti
giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il
sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine
del giorno le questioni richieste.
3.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il
consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione
statutaria.
4.
Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Articolo
40
Convocazione
della prima seduta del consiglio
1.
La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
2.
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la
prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente del
consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti
della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E’ consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai
sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e
dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai
sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di
presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere
che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i
criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente
successivo.
4.
La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e
convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del
presidente del consiglio.
5.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la
prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco
sino all’elezione del presidente del consiglio.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto.
Articolo
41
Adempimenti
della prima seduta
1.
Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli
eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall’articolo 69.
2.
Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
Articolo
42
Attribuzioni
dei consigli
1.
Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico
- amministrativo.
2.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a)
statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3, criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi;
b)
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c)
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d)
istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e)
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell’ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;*
f)
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h)
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
i)
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l)
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente
in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della giunta, del segretario o di altri
funzionari;
m)
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
3.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte
del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli
assessori.
4.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
*lettera
modificata dall'art. 35, comma 12 lettera b) della legge
28.12.2001 n. 448
Articolo
43
Diritti
dei consiglieri
1.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del
consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma
2 e di presentare interrogazioni e mozioni .
2.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3.
Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da
essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e
ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e
delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal
regolamento consiliare.
4.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata
partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Articolo
44
Garanzia
delle minoranze e controllo consiliare
1.
Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di
garanzia, ove costituite.
2.
Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la
composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Articolo
45
Surrogazione
e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali
1.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2.
Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi
dell’articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
Articolo
46
Elezione
del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della
giunta
1.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai
cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi
consigli.
2.
Il sindaco e il preside |