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Indennità
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.
MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO 4 aprile
2000, n.119
Regolamento recante
norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei
gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23
della legge 3 agosto 1999, n. 265.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali,
nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3
agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali e'
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto
del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Visti i criteri indicati dalle lettere a), b),
c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9;
Ritenuto che in applicazione dei suddetti
criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti
locali secondo la specificità delle varie tipologie;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21
febbraio 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le indennità di funzione per i sindaci ed
i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e
provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in
relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle
misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. In ogni caso l'importo dell'indennità' di
funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune
capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come
riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente
decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3,
comma 5.
Art. 2.
1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono
maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da
fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del
30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche
attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili,
dovrà essere attestato dall'ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuale di
entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto
del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente
pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono
cumulabili.
3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate
periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge
3 agosto 1999, n. 265.
Art. 3.
1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia
con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennità' di funzione
prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.
2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia
con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e' corrisposta l'indennità' di
funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000
abitanti.
3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia
con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennità' di
funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000
abitanti.
4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e
di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a
250.000 abitanti e' corrisposta l'indennità' di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
5. Ai presidenti delle province che
ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposta
l'indennità' di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle
province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.
6. Le indennità di funzione dei vicesindaci
e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate
sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.
Art. 4.
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
15% di quella prevista per il sindaco.
2. Al vicesindaco di comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta un'indennità' mensile
di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
3. Al vicesindaco di comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
4. Al vicesindaco di comuni con popolazione
superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
5. Al vicesindaco di comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione
pari al 75% di quella prevista per il sindaco.
6. Agli assessori di comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
10% di quella prevista per il sindaco.
7. Agli assessori di comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile
di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
8. Agli assessori di comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile
di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
9. Agli assessori di comuni con popolazione
fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di
funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.
10. Agli assessori di comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione
pari al 65% di quella prevista per il sindaco.
Art. 5.
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di
funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
2. Ai presidenti dei consigli di comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta
un'indennità' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il
sindaco.
3. Ai presidenti dei consigli di comuni
superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione
pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Art. 6.
1. Ai vicepresidenti delle province e'
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per
il presidente.
2. Agli assessori provinciali e ai presidenti
dei consigli provinciali e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari
al 65% di quella prevista per il presidente.
Art. 7.
1. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti
locali o alla popolazione montana della comunità montana.
2. La spesa complessiva delle indennità di
funzione attribuite agli assessori dei su indicati enti non può superare quella
determinata per gli assessori del comune di riferimento.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali
che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o
regolamentari e' attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di
quella spettante agli assessori dell'ente in cui e' costituita la
circoscrizione.
Art. 8.
1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui
circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme
statutarie e regolamentari, e' attribuito per l'effettiva partecipazione alle
riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente
convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai
consiglieri dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.
2. Ai consiglieri delle comunità montane e'
attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni
dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura
prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della
comunità montana.
3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei
comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi
assembleari dei consorzi tra enti locali e' attribuito un gettone di presenza
per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte,
nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione
dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.
Art. 9.
1. Gli amministratori delle città
metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà
definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate
alle città metropolitane.
Art. 10.
1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e
dei presidenti di provincia e' integrata con una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi
inferiori all'anno.
Art. 11.
1. Fermi restando i soggetti aventi diritto
all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei
gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o
diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge
3 agosto 1999, n. 265.
2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi
delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una
differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di
amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva
l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di
amministratori.
3. In ogni caso l'incremento dei suddetti
benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per
classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese
per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del
presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Art. 12.
1. Le parametrazioni percentuali disposte nel
presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di
funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai
sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto
fissata, in eventuale aumento o riduzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2000
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio
2000 Registro n. 1 Interno, foglio n. 224
- ALLEGATI:
- TABELLA A:
- Indennità di funzione mensile dei
sindaci
- Comuni fino a 1000 abitanti 2.500.000
- " da 1001 a 3000 abitanti 2.800.000
- " da 3001 a 5000 abitanti 4.200.000
- " da 5.001 a 10.000 abitanti
5.400.000
- " da 10.001 a 30.000 abitanti
6.000.000
- " da 30.001 a 50.000 abitanti
6.700.000
- " da 50.001 a 100.000 abitanti
8.000.000
- " da 100.001 a 250.000 abitanti
9.700.000
- " da 250.001 a 500.000 abitanti
11.200.000
- " oltre 500.000 abitanti 15.100.000
-
- Indennità di funzione mensile dei
presidenti della provincia
-
- Province fino a 250.000 abitanti
8.000.000
- " da 250.001 a 500.000 abitanti
9.700.000
- " da 500.001 a 1.000.000 abitanti
11.200.000
- " oltre 1.000.000 13.500.000
-
- Gettoni di presenza per i consiglieri
comunali
- Comuni fino a 1.000 abitanti 33.000
- " da 1.001 a 10.000 abitanti 35.000
- " da 10.001 a 30.000 abitanti 43.000
- " da 30.001 a 250.000 abitanti
70.000
- " da 250.001 a 500.000 abitanti
115.000
- " oltre 500.000 abitanti 200.000
-
- Gettoni di presenza per i consiglieri
provinciali
- Province fino a 250.000 abitanti 70.000
- " da 250.001 a 500.000 abitanti
90.000
- " da 500.001 a 1.000.000 abitanti
150.000
- " oltre 1.000.000 abitanti 200.000
Sono da consultare le seguenti
tabelle allegate:
- Tabella B: Comuni - Rapporto
tra entrate proprie (tit. I, III su totale entrate
- Tabella B1 - Province -
Rapporto tra Entrate Proprie (Tit. I, III) su Totale Entrate
- Tabella C - Comuni - Media Pro
Capite del Totale Spese Correnti
- Tabella C1 - Province - Media
Pro Capite del Totale Spese Correnti
- Tabella D
-
- NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Note alle premesse.
- - La legge 3 agosto 1999, n. 265, in
supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto
1999, reca: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".
- - Il testo dell'art. 23, comma 9, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente:
- "9. La misura minima delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e'
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento per
categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in
rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate
proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare
del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di
funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti
delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale
indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e
per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle
unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane
sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un
comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità
montana;
- d) definizione di speciali indennità di
funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante
al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione
superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento
economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i
comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione
dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del
segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione
dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,
con una somma pari a una indennità, mensile spettante per ciascun anno di
mandato".
- - Il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
- "3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
- I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Nota all'art. 2:
- - Per il testo dell'art. 23, comma 9, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, si veda in note alle premesse.
- Nota all'art. 3:
- - Il testo dell'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) come modificato
dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente:
- "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1.
Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri
comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione
territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
- 2. Su conforme proposta degli enti locali
interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione
territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro
il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione
a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla
delimitazione dell'area metropolitana.
- 3. Restano ferme le città metropolitane e
le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".
- Nota all'art. 11:
- - Il testo dell'art. 23, comma 11, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente:
- "11. Le indennità e i gettoni di
presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o
diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota
predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti,
fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di
cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti
locali in condizioni di dissesto finanziario".
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