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NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
(AGGIORNATA ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000 N.
340)
SOMMARIO
CAPO I Principi
CAPO II Responsabile
del procedimento
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
CAPO IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
CAPO V Accesso ai
documenti amministrativi
CAPO VI Disposizioni
finali
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
NUOVE NORME IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I
PRINCIPI.
Art. 1.
1. L'attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La
pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o al ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2.
La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui é possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Art. 4.
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
all'unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
1.
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la
competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art.14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e
le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 7.
1. Ove
non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con
le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.
Art. 9
1. Qualunque
soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1.
I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno
diritto:
a) di prendere visione degli atti del
procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti,
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto
del procedimento.
Art. 11
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1 bis. Al
fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile
del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati. (1)
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo
(1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinques, d.l.
12.5.1995, n. 163, conv.in l. 11.7.1995, n. 273
Art. 12.
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA.
Art. 14.(*)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza
di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta
quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione
del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA)".
(*) Articolo così sostituito
dall'articolo 9 della Legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-bis. (*)
1. La conferenza di servizi può essere
convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata
richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la
conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della
fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza
di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito
di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di
VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la
conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e
convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla
trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di
lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
(*) Articolo sostituito dall'articolo 10 della
legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-ter.(*1)
1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei
presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per
via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.
Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di
servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza
di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo
è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia
già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma
3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono
essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame
del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso
di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
(*) Articolo sostituito dall'art. 11
della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-quater (*)
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena
di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno
espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori
indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente
esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso
da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove
l’amministrazione dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità
dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una
regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia
sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.
(*) Articolo sostituito dall'art. 12 della
legge 24/11/2000 n. 340
Art. 15.
1. Anche
al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per
detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'art. 11 commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Gli
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso. (*1)
2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. (*1)
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (*1)
4. Nel
caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (*1)
5. Qualora
il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli
organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
(*1) Commi
così sostituiti dall'articolo 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997 n. 127
Art. 17.
1. Ove
per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel
caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art.
16.
Art. 18.
1.Entro
6 mesi dalla data in vigore della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla L. 4
gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art.
27.
2. Qualora
l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19. (*1)
1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1E giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da
una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
(*1) Articolo così sostituito dall'art. 2
della L. 24 dicembre 1993, n.537
Art. 20.
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L. 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. in
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con
la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli artt. 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.
Art. 22.
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2. E'
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque ,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma !, dandone comunicazione alla
Commissione di cui art. 27.
Art. 23. (*1)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo
22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto
dall'articolo 24.
(*1) articolo così sostituito dall'art. 4,
comma 2, Legge 265/99
Art. 24.
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'art. 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2.
Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi
ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con
i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le
singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano
ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 1E aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'art. 26 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme
di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti
l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I
soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'art. 13 salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto
al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La
richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e
nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. .
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del
richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico".(*)
5. Contro
le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In
caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
(*) Comma così sostituito dall'art. 15 della
legge 24/11/2000 n. 340
Art. 26.
1. Fermo
restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla L. 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2. Sono
altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a
tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con
la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. E'
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla L. 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3. La
Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio.
4. Gli
oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La
Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relaziona annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei ministri; propone al governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte
le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti dal segreto di Stato.
7. In
caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. L'art.
15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito
dal seguente:
"15. (Segreto d'ufficio).
1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 29.
1. Le
regioni a statuto ordinario regolano la materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono principi generali dell' ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
Art. 30.
1. In
tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2. E'
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art.
4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratta di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le
norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.
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